DDL SULLA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA, ARRIVA IL BAVAGLIO AI BLOG

Spunta l'articolo 3 intenzionato a legiferare su siti internet e motori di ricerca

Nel ddl sulla diffamazione a mezzo stampa, approvato dalla commissione Giustizia del Senato, spunta un vero e proprio bavaglio a blog, social network e motori di ricerca. Nel testo licenziato per l'aula, entra infatti un nuovo articolo (il 3) che contiene "misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore e nella reputazione" che prevede che la persona offesa possa chiedere "ai siti internet e ai motori di ricerca l'eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali". L'interessato, prosegue l'articolo, "in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati" può chiedere "al giudice di ordinare ai siti internet e ai motori di ricerca la rimozione delle immagini e dei dati ovvero di inibirne la diffusione". In caso di inottemperanza, oltre alla rimozione del contenuto ritenuto diffamatorio, i soggetti responsabili dei siti internet rischiano anche una multa da 5 mila ai 100 mila euro. L'articolo è entrato con l'approvazione di un emendamento a firma del senatore del Pdl Giuseppe Valentino, avvocato penalista di Reggio Calabria. E va ben al di là delle originarie norme sull'obbligo di rettifica. Nel nuovo articolo 3 del ddl sulla diffamazione a mezzo stampa, licenziato dalla commissione Giustizia del Senato, sulla scia del caso Sallusti, si prevede poi che "in caso di morte dell'interessato" il diritto alla rimozione delle immagini e dei contenuti da tutti i siti internet (compresi quindi i blog) e dai motori di ricerca (uno per tutti Google) può essere esercitato anche "dagli eredi o dal convivente". Nell'applicare le sanzioni, si legge ancora, il giudice "tiene conto della gravità della violazione e del grado di lesione del diritto alla riservatezza". Se "il fatto è commesso da una persona esercente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione, ferme restando le sanzioni amministrative applicabili, il fatto costituisce illecite disciplinare. Di tale violazione il giudice informa l'ordine professionale di appartenenza per i conseguenti provvedimenti disciplinari. 

Fonte: http://www.cadoinpiedi.it

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